Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono aggregazioni di cittadini, imprese ed enti pubblici che condividono energia elettrica da fonti rinnovabili.
A regolare il funzionamento di questo modello di autoconsumo collettivo è un quadro legislativo specifico, che definisce i requisiti per la costituzione delle comunità, individua i soggetti che possono aderirvi e disciplina gli incentivi economici destinati a favorirne la diffusione su tutto il territorio nazionale.
Scopriamo cosa prevede e a chi si rivolge la normativa sulle Comunità Energetiche.
La legge
Alla base della normativa sulle Comunità Energetiche a livello europeo ci sono due Direttive comunitarie: la Direttiva RED II (2018/2001/UE), che promuove l’utilizzo di energia rinnovabile, e la Direttiva IEM (2019/944/UE), che definisce le regole del mercato interno dell’energia elettrica.
Entrambe fanno parte del pacchetto legislativo “Clean Energy for All Europeans”, approvato nel 2019 con l’obiettivo di guidare l’Unione Europea verso un modello energetico più sostenibile, equo e decentralizzato e favorire la produzione, la condivisione e l’utilizzo di energia pulita da parte di cittadini, imprese ed enti pubblici.
Queste due Direttive hanno introdotto per la prima volta i concetti di autoconsumo collettivo e di Comunità Energetiche Rinnovabili, riconoscendoli giuridicamente come nuovi attori del mercato energetico.
La Direttiva RED II ha fissato inoltre obiettivi ambiziosi per il 2030, come il raggiungimento di almeno il 32% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo dell’Unione e una quota minima del 14% nei trasporti.
Questo quadro legislativo ha posto le basi per l’adozione di misure nazionali in tutti gli Stati membri, volte a favorire l’istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.
L’Italia ha recepito la normativa sulle Comunità Energetiche emanata a livello europeo con una serie di provvedimenti che hanno dato piena attuazione alle Direttive RED II e IEM: il Decreto-Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, il Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021 e il Decreto Legislativo n. 210 dell’8 novembre 2021.
Questi Decreti hanno delineato in modo chiaro ilquadro operativo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, stabilendo come possono essere costituite, gestite e organizzate. Hanno inoltre definito irequisiti tecnici e amministrativi che ogni Comunità deve rispettare, i ruoli dei soggetti coinvolti – produttori, consumatori e prosumer – e le regole che disciplinano la condivisione dell’energia generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con il Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, conosciuto come Decreto CER, entrato in vigore il 24 gennaio 2024. Il provvedimento ha introdotto nuovi incentivi per favorire la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo, prevedendo due importanti agevolazioni:
- un contributo a fondo perduto, finanziato dal PNRR, fino al 40% dei costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti nei Comuni con meno di 5.000 abitanti;
- una tariffa incentivante variabile, riconosciuta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), per l’energia prodotta e condivisa all’interno della Comunità.
Più recentemente, il Decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025 ha ampliato la platea dei beneficiari, estendendo la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto anche ai Comuni con meno di 50.000 abitanti.
Regolamento ARERA CER
Quando si parla di normativa sulle Comunità Energetiche in Italia, un tassello fondamentale è rappresentato dal quadro regolatorio elaborato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).
Con la Delibera n. 727/2022/R/eel, pubblicata il 4 gennaio 2023, ARERA ha approvato il Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso (TIAD), un documento che definisce in modo puntuale regole, requisiti e procedure per l’accesso ai benefici previsti per le diverse configurazioni di autoconsumo.
Il TIAD dà piena attuazione al Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021 e al Decreto Legislativo n. 210 dell’8 novembre 2021, traducendo in termini operativi quanto stabilito dalla legge in materia di energie rinnovabili e autoconsumo.
In particolare, individua 7 configurazioni di autoconsumo diffuso, che includono:
- gruppi di autoconsumatori;
- gruppi di clienti attivi;
- comunità energetiche rinnovabili;
- comunità energetiche dei cittadini;
- autoconsumatori individuali in linea diretta;
- autoconsumatori che utilizzano la rete di distribuzione;
- clienti attivi che utilizzano la rete di distribuzione.
Tutte queste configurazioni si basano sul principio dell’autoconsumo virtuale: l’energia prodotta da un impianto non è necessariamente consumata fisicamente dallo stesso soggetto che la genera, ma viene immessa nella rete e successivamente condivisa tra i membri della Comunità, purché collegati alla stessa cabina primaria della rete di distribuzione.
La Delibera ARERA chiarisce inoltre in modo puntuale i requisiti tecnici, le modalità operative e le procedure da seguire per accedere al servizio di autoconsumo diffuso, delineando il funzionamento concreto delle diverse configurazioni riconosciute dalla normativa sulle Comunità Energetiche.
Nel 2024, con la Delibera ARERA n. 15/2024/R/eel, il TIAD è stato ulteriormente modificato e integrato per allinearsi alle disposizioni del Decreto CER (Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023).
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